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Nota segnalante data esposizione in bacheca, epistola inviata o consegnata ai Soci (nel caso

                                               l’invio delle lettere R.M. o R.R. avvenga in giorni diversi, la nota dovrà riportare le date della
                                               prima e dell’ultima lettera consegnata o spedita).


                                               Titolo V           – Il Consiglio Direttivo

                                 Articolo 15   Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) consiglieri
                                               eletti tra i Soci fondatori, e rimane in carica per cinque (5) anni al termine dei quali è rieleggibile.
                                               Per la prima volta la determinazione del numero e la loro nomina saranno effettuate nell’atto
                                               costitutivo.
                                               In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio
                                               Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

                                 Articolo 16   Il  Consiglio  Direttivo  elegge  il  suo  Presidente,  il  Vice  Presidente  che  svolge  funzioni
                                               rappresentative, il Segretario, che svolge le funzioni amministrative, e fissa le responsabilità
                                               degli eventuali altri consiglieri (con le modalità previste dall’articolo 14) in ordine all’attività
                                               svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
                                               Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno due
                                               (2) consiglieri.


                                 Articolo 17   Le  deliberazioni  del  Consiglio  Direttivo  sono  prese  a  maggioranza  di  voti  dei  consiglieri
                                               presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se dell’attuazione della riunione è stata
                                               eseguita la divulgazione a tutti quanti i consiglieri e se alla riunione prende parte la maggioranza
                                               dei consiglieri in carica.

                                 Articolo 18   Il Consiglio Direttivo deve:

                                                   a.   Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
                                                      approvate dall’assemblea dei Soci;
                                                   b.  Curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
                                                   c.   Redigere i bilanci;
                                                   d.  Conferire e revocare procure di rappresentanza;
                                                   e.   Deliberare circa l’ammissione, l’esclusione dei Soci;
                                                   f.   Stabilire le quote annue d’associazione;
                                                   g.  Stabilire il regolamento interno;
                                                   h.  Stipulare tutti gli atti o contratti d’ogni genere inerenti all’attività sociale;
                                                   i.   Decidere sugli investimenti;
                                                   j.   Favorire la partecipazione dei Soci alle attività del circolo.

                                 Articolo 19   Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
                                               In  caso d’assenza o d’impedimento del Presidente la  firma  sociale  spetta  al  Segretario e la
                                               rappresentanza al Vice Presidente.


                                               Titolo VI           – Bilancio

                                 Articolo 20   Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 01gennaio al 31 dicembre d’ogni anno e deve essere
                                               presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

                                 Articolo 21   Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato, previa deliberazione assembleare, per conseguire
                                               gli scopi dell’Associazione.


                                               Titolo VII           – Affiliazioni e Gemellaggi

                                 Articolo 22   Possono far parte dell’Associazione, tutte le Associazioni che abbiano fini e principi omologhi
                                               all’attività dell’Associazione stessa. Per essere ammessi in qualità di “Associazione affiliata” o
                                               “Gemellata”  alla  AIMKS  in  forma  totalmente  gratuita  è  necessario  presentare  domanda
                                               (Modello  5)  al  Consiglio  Direttivo,  indicando  quale  premessa  che  il  sodalizio  ha  come
                                               basamento costitutivo dei suoi componenti: la dignità della persona che possiede, o cui sono
                                               riconosciuti principi e qualità apprezzate dalla società e che conferiscono e ottengono rispetto.
                                               La condizione morale di chi non conosce cedimenti, compromessi che corrompano la coscienza,
                                               l’onestà, la rettitudine e la probità.






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