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24)  l’AIMKS  s’impegna,  qualora  non  abbia  ostative,  nel  collaborare  con  la  Struttura
                                                    Partner per lo studio e l’insegnamento marziale delle tecniche di combattimento, sia
                                                    delle armi bianche occidentali e orientali, sia delle tecniche marziali complementari;

                                                 25)  la Struttura Partner s’impegna, qualora non abbia ostative, nel collaborare con la
                                                    AIMKS  per  lo  studio  e  l’insegnamento  marziale  delle  tecniche  di  combattimento
                                                    attinenti alla propria disciplina marziale;


                                                 26)  l’AIMKS s’impegna nel non interferire in decisioni che riguardino esclusivamente la
                                                    Struttura Partner;


                                                 27)  l’AIMKS  s’impegna  nel  riconoscere  gradi  o  qualifiche  acquisite  dagli  atleti  della
                                                    Struttura Partner al momento della stipula;


                                                 28)  l’AIMKS s’impegna nel collaborare, qualora non abbia ostative, alla ricerca didattica,
                                                    grafica e esplicativa di ciò che abbisogni, o rappresenti, la Struttura Partner;


                                                 29)  la Struttura Partner s’impegna nel collaborare, qualora non abbia ostative, alla ricerca
                                                    didattica, grafica e esplicativa di ciò che abbisogni, o rappresenti, la AIMKS;


                                                 30)  la  Struttura  Partner  s’impegna  a  rispettare,  e  far  rispettare  ai  propri  iscritti,
                                                    regolamenti  o  direttive  emanate  successivamente  alla  stipula  dal  Responsabile
                                                    Provinciale con indispensabile vidimazione della Segreteria Nazionale AIMKS e dalla
                                                    Segreteria stessa;


                                                 31)  l’AIMKS autorizza la Struttura Partner ad utilizzare il logo Associativo per tutte le
                                                    documentazioni che rispettino i principi espressi dalla presente stipula;


                                                 32)  il Referente della Struttura Partner è consapevole, in relazione agli artt. 45 e 46 del
                                                    D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R
                                                    28/12/00  n.  445  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefici
                                                    eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
                                                    veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti
                                                    dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;


                                                 33)  Ogni comportamento contravvenente agli impegni assunti da entrambe le parti con il
                                                    presente contratto, sarà motivo, senza alcun tipo d’aggravante. di risoluzione dello
                                                    stesso.



                                             Titolo VIII           – Disposizioni Generali

                               Articolo 25   Clausola arbitrale: qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione
                                             o l’esecuzione del presente contratto, essa sarà rimessa, ove ciò non sia espressamente vietato
                                             dalla Legge, al giudizio di tre (3) arbitri amichevoli e compositori, che saranno nominati uno da
                                             ciascuna parte ed il terzo dai due arbitri così nominati; in caso di disaccordo dei due arbitri sulla
                                             nomina del terzo questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Crema (CR).

                               Articolo 26   La  durata  dell’Associazione  è  stabilita  sino  al  31.12.2050,  data  entro  la  quale  il  Comitato
                                             Direttivo delibererà la prosecuzione o il definitivo scioglimento.
                                             In caso di scioglimento, l’assemblea dei Soci delibererà sulla devoluzione dei beni e del fondo
                                             comune ad enti, associazioni o comitati aventi scopi analoghi e nomina uno o più liquidatori
                                             determinandone i poteri.


                               Articolo 27   Per  quanto  non  compreso  nel  presente  statuto  decide  l’assemblea  ordinaria  a  maggioranza
                                             assoluta dei partecipanti.


                             Il Presente Statuto è composto da 27 (ventisette) articoli

                             A Crema, ore diciassette, del giorno 4 giugno 2000

                             Firme sull’originale


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