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24) l’AIMKS s’impegna, qualora non abbia ostative, nel collaborare con la Struttura
Partner per lo studio e l’insegnamento marziale delle tecniche di combattimento, sia
delle armi bianche occidentali e orientali, sia delle tecniche marziali complementari;
25) la Struttura Partner s’impegna, qualora non abbia ostative, nel collaborare con la
AIMKS per lo studio e l’insegnamento marziale delle tecniche di combattimento
attinenti alla propria disciplina marziale;
26) l’AIMKS s’impegna nel non interferire in decisioni che riguardino esclusivamente la
Struttura Partner;
27) l’AIMKS s’impegna nel riconoscere gradi o qualifiche acquisite dagli atleti della
Struttura Partner al momento della stipula;
28) l’AIMKS s’impegna nel collaborare, qualora non abbia ostative, alla ricerca didattica,
grafica e esplicativa di ciò che abbisogni, o rappresenti, la Struttura Partner;
29) la Struttura Partner s’impegna nel collaborare, qualora non abbia ostative, alla ricerca
didattica, grafica e esplicativa di ciò che abbisogni, o rappresenti, la AIMKS;
30) la Struttura Partner s’impegna a rispettare, e far rispettare ai propri iscritti,
regolamenti o direttive emanate successivamente alla stipula dal Responsabile
Provinciale con indispensabile vidimazione della Segreteria Nazionale AIMKS e dalla
Segreteria stessa;
31) l’AIMKS autorizza la Struttura Partner ad utilizzare il logo Associativo per tutte le
documentazioni che rispettino i principi espressi dalla presente stipula;
32) il Referente della Struttura Partner è consapevole, in relazione agli artt. 45 e 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R
28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
33) Ogni comportamento contravvenente agli impegni assunti da entrambe le parti con il
presente contratto, sarà motivo, senza alcun tipo d’aggravante. di risoluzione dello
stesso.
Titolo VIII – Disposizioni Generali
Articolo 25 Clausola arbitrale: qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione
o l’esecuzione del presente contratto, essa sarà rimessa, ove ciò non sia espressamente vietato
dalla Legge, al giudizio di tre (3) arbitri amichevoli e compositori, che saranno nominati uno da
ciascuna parte ed il terzo dai due arbitri così nominati; in caso di disaccordo dei due arbitri sulla
nomina del terzo questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Crema (CR).
Articolo 26 La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31.12.2050, data entro la quale il Comitato
Direttivo delibererà la prosecuzione o il definitivo scioglimento.
In caso di scioglimento, l’assemblea dei Soci delibererà sulla devoluzione dei beni e del fondo
comune ad enti, associazioni o comitati aventi scopi analoghi e nomina uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Articolo 27 Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea ordinaria a maggioranza
assoluta dei partecipanti.
Il Presente Statuto è composto da 27 (ventisette) articoli
A Crema, ore diciassette, del giorno 4 giugno 2000
Firme sull’originale
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